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INSPIRE

Introduzione

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è una Direttiva Europea che ha lo scopo di rendere disponibili dati geografici rilevanti, di qualità ed armonizzati per la formulazione, l’implementazione ed il monitoraggio delle politiche europee che hanno un impatto sul territorio.

Il testo della Direttiva, entrata in vigore il 15 maggio 2007, è consultabile on-line al seguente link .

È un’iniziativa tesa ad analizzare e risolvere protocolli e standard tecnici, aspetti organizzativi e di coordinamento, aspetti di politica dei dati per la creazione di un’Infrastruttura Europea di Dati Territoriali che metta a disposizione degli utenti servizi integrati basati sull’informazione geografica.

L’implementazione di INSPIRE seguirà un approccio per fasi, che tenderà in prima istanza a sbloccare il potenziale delle infrastrutture di dati territoriali già esistenti, per poi proseguire gradualmente nell’armonizzazione di dati e servizi, permettendone l’integrazione senza soluzioni di continuità.

Il LABSITA ha svolto attività relative ad INSPIRE sin dall’inizio dell’iniziativa stessa.
Ha partecipato alla revisione dello State Play 2005 di INSPIRE per quanto riguarda la situazione dell’informazione geografica in Italia.

Insieme al SADL (Spatial Applications Division of Leuven) dell’Università Cattolica di Leuven, Belgio, ha costituito la SDIC MORE (Spatial Data Interest Communities – Monitoring and Reporting). Nell’ambito di INSPIRE le SDIC hanno il compito di fornire esperti per la formulazione e/o la revisione delle cosiddette Regole di Implementazione della direttiva.

INSPIRE in breve

La direttiva intende creare una struttura comune che renda l’informazione territoriale dei vari stati compatibile e utilizzabile in un contesto transfrontaliero, in modo da superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione e all’accessibilità dei dati. Questi, in sintesi, gli aspetti più importanti della direttiva:

  • INSPIRE si basa sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create dagli Stati Membri: a tal fine l’infrastruttura deve essere stabilita e resa operativa dai singoli Stati, che devono garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo, al fine di evitare duplicazioni di dati. Non è richiesta la raccolta di nuovi dati spaziali, ma qualsiasi dato territoriale dovrà adeguarsi alle indicazioni della direttiva.
  • L’interesse principale della direttiva è rivolto soprattutto alle politiche ambientali comunitarie e alle politiche o alle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente. Quando sarà pienamente operativa permetterà, teoricamente, di combinare dati transfrontalieri da uno Stato Membro all’altro con continuità e condividerli con le applicazioni e tra gli utilizzatori.
  • La Direttiva mira ad agevolare la ricerca dei dati spaziali attraverso il web, tramite servizi di rete che ne permettano l’utilizzo in molteplici modi, dalla visualizzazione, al downloading, alle varie traformazioni. I dati devono essere facilmente individuabili e adatti ad un uso specifico, facili da capire ed interpretare.

Al fine di sviluppare e rendere attinenti i dati e i servizi, la direttiva deve tenere in conto alcuni temi ad essa correlati come la salvaguardia della privacy e i diritti di proprietà intellettuale, ma allo stesso tempo lascia ampia libertà ai singoli Stati membri di stabilire un compenso per i propri set di dati o servizi offerti.

Cosa prevede la Direttiva

Metadati

Entro il 15 maggio 2009, cioè due anni dopo l’adozione della direttiva, gli Stati Membri devono mettere a disposizione i metadati dei dati relativi agli Allegati I e II, cioè le “informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi”; entro cinque anni i metadati dell’Allegato III.

Interoperabilità

E’ prevista l’interoperabilità e armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, cioè la “possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato”, in modo da superare il problema della diversità dei formati e delle strutture dei dati all’interno della UE. Le disposizioni di esecuzione riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali degli allegati I, II, III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione. I dati raccolti ex novo dovranno essere interoperabili entro due anni dall’adozione della direttiva, mentre gli altri set di dati entro sette.

Dati territoriali

Le disposizioni di esecuzione della direttiva riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:
- una struttura comune per una identificazione univoca degli oggetti territoriali;
- la relazione tra oggetti territoriali;
- gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue;
- informazioni sulla dimensione temporale;
- aggiornamenti.
Le categorie tematiche di tali dati sono riportate negli allegati:
Allegato I: sistemi di coordinate, sistemi di griglie geografiche, nomi geografici, unità amministrative, indirizzi, parcelle catastali, reti di trasporto, idrografia, siti protetti
Allegato II: elevazione, copertura del suolo, orto immagini, geologia
Allegato III: unità statistiche, edifici, suolo, utilizzo del territorio, salute umana e sicurezza, servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi, impianti di monitoraggio ambientale, produzione e impianti industriali, impianti agricoli e di acquacoltura, distribuzione della popolazione-demografia, zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare i dati, zone a rischio naturale, condizioni atmosferiche, elementi geografici meteorologici, elementi geografici oceanografici, regioni marine, regioni biogeografiche, habitat e biotopi, distribuzione delle specie, risorse energetiche, risorse minerarie.
Le disposizioni di esecuzione devono essere adottate entro due anni per i set di dati dell’allegato I, entro cinque anni per gli altri.

Servizi di Rete

I servizi di rete, descritti dalla direttiva come “indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità” e necessari per “ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e per richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico”, devono essere messi in rete per fornire:
- servizi di ricerca;

- servizi di consultazione;
- servizi per il download dei dati;
- servizi di conversione;
- servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.
I servizi di ricerca saranno gratuiti, mentre ai servizi di consultazione potranno essere applicate delle tariffe in base a leggi stabilite dai singoli membri, in particolare nei casi di grandi quantità di dati o di aggiornamenti frequenti. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione, potrebbero essere bloccati per impedirne il riutilizzo a fini commerciali.

Accesso, condivisione e riutilizzo dei dati

Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche, per permetterne l’accesso e lo scambio ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente. I singoli Stati possono permettere a tali autorità di rilasciare licenze d’uso e/o di accesso ai loro dati e servizi nei confronti di altre autorità pubbliche e Organismi della Comunità europea.

Tempi di attuazione

INSPIRE è attuata in 3 fasi:
1. Fase preparatoria (2005-2007), nella quale vengono adottati i provvedimenti a livello europeo;
2. Fase di trasposizione (2007-2009), nella quale la direttiva Europea viene trasposta in leggi nazionali;
3. Fase di implementazione (2009-2019), nella quale le misure, europee e nazionali, verranno implementate e monitorate, attraverso report triennali.

Implementing Rules & Drafting Teams

L’implementazione di INSPIRE dovrà avvenire nel rispetto di “regole di implementazione” da definire mediante la cosiddetta “procedura di comitato” (o “comitologia”), in base alla quale la Commissione Europea esercita le proprie competenze assistita da comitati composti da rappresentanti degli Stati Membri.

Con l’obiettivo di ottimizzare i tempi per la formulazione e l’adozione delle regole di implementazione la Commissione Europea ha avviato nel 2005 un processo di definizione di regole di implementazione “in bozza” (le cosiddette “draft implementing rules”). La redazione delle regole di implementazione è stata affidata a gruppi di esperti organizzati in cinque Drafting Teams, che si stanno occupando dei seguenti temi: metadata for spatial data, spatial data specifications and harmonisation, network services and interoperability, data and service sharing, monitoring and reporting.

Documentazione

INSPIRE

Link utili

http://inspire.jrc.it/